CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZI

Versione 01 Giugno 2026

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti condizioni generali di fornitura, si intendono:

  • “Fornitore”: Computer Technology SRL con sede legale in Viale dell’Arte, 25 Roma CF/P.IVA 17260011006, che eroga i Servizi oggetto del presente Contratto.
  • “Cliente”: il soggetto, persona fisica o giuridica, che sottoscrive il Contratto con il Fornitore per l’acquisto dei Servizi.
  • “Parti”: il Fornitore e il Cliente, congiuntamente considerati.
  • “Servizi”: i servizi erogati dal Fornitore, come indicati nell’Art. 2 e dettagliati nel Contratto a cui le presenti condizioni sono allegate.
  • “Licenza Software”: il diritto d’uso di un prodotto software, concesso dal relativo titolare o da soggetto autorizzato, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal contratto di licenza del produttore.
  • “Preventivo”: il documento che riporta sinteticamente l’indicazione dei Servizi con i relativi costi che viene inviato al Cliente per la valutazione del Contratto;
  • “Contratto”: il documento, sottoscritto per accettazione dal Cliente, che specifica i servizi offerti, le eventuali licenze software acquistate dal Cliente, i relativi costi, le modalità di pagamento e le eventuali condizioni particolari applicate.
  • “Help Desk”: il sistema di supporto tecnico accessibile tramite apposita sezione del sito web www.computertechnology.it.
  • “Sistema Informatico”: l’insieme delle infrastrutture hardware, software e di rete del Cliente su cui vengono erogati i Servizi.
  • “Giorno Lavorativo”: ogni giorno dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi nazionali e i giorni di chiusura aziendale del Fornitore comunicati al Cliente con congruo anticipo.
  • “Presa in carico”: si intende la risposta al ticket richiesto dal Cliente tramite il sistema di Help Desk.

ART. 2 – OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

2.1 Il Fornitore esegue, dietro corrispettivo versato dal Cliente, le attività oggetto delle presenti Condizioni, così come pure descritte nel Contratto.

2.2 I Servizi vengono erogati con obbligazione di mezzi e non di risultato; ciò significa che il Fornitore si impegna ad erogare i Servizi con la diligenza qualificata richiesta dalla specifica attività professionale, senza garantire il conseguimento di un risultato determinato.

2.3 Il Fornitore si impegna a erogare al Cliente i Servizi selezionati e dettagliati nel Contratto, nonché eventuali servizi aggiuntivi concordati per iscritto tra le parti.

2.4 I Servizi comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

  1. Supervisione e gestione degli eventi relativi alla sicurezza informatica;
  2. Gestione dei rischi, delle minacce e degli incidenti;
  3. Installazione periodica di patch e aggiornamenti software;
  4. Servizi di E-Mail Security;
  5. Crittografia dei dati;
  6. Backup dei dati;
  7. Gestione di sistemi cloud e supporto specialistico;
  8. Gestione e manutenzione di software web-based;
  9. Gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi di fonia;
  10. Supporto remoto agli utenti come disciplinato all’art. 3;
  11. Supporto Help Desk ai servizi gestiti e/o erogati da partner tecnologici del Fornitore come disciplinato all’art. 4.

2.5 I Servizi non includono la nomina del Fornitore quale Amministratore di Sistema, che, se richiesta, dovrà essere oggetto di un separato accordo commerciale.

2.6 La mera fornitura di Licenze Software senza attivazione dei Servizi non include supporto tecnico, gestione sistemistica o accesso all’Help Desk. In tali casi resta esclusa qualsiasi responsabilità operativa del Fornitore in merito all’utilizzo, alla configurazione e all’amministrazione delle Licenze Software, che restano integralmente a carico del Cliente.

2.7 Alcuni Servizi possono richiedere l’installazione di software sul Sistema Informatico del Cliente.

2.8 L’installazione di cui al comma che precede si intende autorizzata alla sottoscrizione del Contratto.

2.9 Il Cliente prende atto e accetta che i sistemi informatici, per loro natura, non sono intrinsecamente sicuri e che nessuna misura tecnica può garantire una protezione assoluta.

ART. 3 – SERVIZIO DI SUPPORTO REMOTO

3.1 Il servizio “Supporto remoto agli utenti” è erogato a consumo, sulla base di un monte ore complessivo acquistato da utilizzare entro la durata del Contratto.

3.2 Le attività sono:

  • rendicontate con unità minima di 30 (trenta) minuti, anche per interventi di durata inferiore;
  • contabilizzate in base al tempo effettivamente impiegato dal Fornitore;
  • validate con la consegna al cliente di un report di sintesi finale.

3.3 Nel caso in cui le ore acquistate risultino esaurite prima della scadenza del Contratto, il Cliente potrà acquistare ulteriori ore.

3.4 Qualora, sulla base del report finale, le ore effettivamente erogate risultino superiori a quelle acquistate il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente le ore eccedenti secondo il listino vigente o quanto previsto nel Contratto.

3.5 Le ore acquistate e non utilizzate entro la scadenza del Contratto non saranno recuperabili né rimborsabili.

ART. 4 – HELP DESK

4.1 Per contattare il supporto tecnico, ove previsto dal Contratto, il Cliente deve utilizzare esclusivamente l’apposita sezione di Help Desk presente sul sito www.computertechnology.it.

4.2 È obbligo del Cliente aprire la segnalazione tramite Help Desk nel momento in cui viene a conoscenza della problematica tecnica, fornendo tutte le informazioni necessarie alla corretta presa in carico e gestione della richiesta.

4.3 Il Fornitore garantisce la presa in carico, nei tempi previsti, esclusivamente per le richieste pervenute tramite il sistema di Help Desk; le richieste di assistenza trasmesse tramite canali diversi (a titolo esemplificativo: email dirette, telefono, messaggistica istantanea) non saranno prese in carico ai sensi del presente Contratto.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

5.1 Il Fornitore si impegna a erogare i Servizi in conformità alle migliori pratiche del settore IT e alle normative vigenti.

5.2 Qualsiasi richiesta di supporto Help Desk (art. 4) sarà presa in carico entro 3 (tre) ore lavorative dalla segnalazione durante i Giorni Lavorativi, salvo diversi accordi specificati nel Contratto.

5.3 Il Fornitore non garantisce in alcun caso l’assenza di vulnerabilità, attacchi informatici, accessi non autorizzati o interruzioni dei Servizi; le attività svolte sono finalizzate alla riduzione del rischio e non alla sua eliminazione.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

6.1 Il Cliente si impegna a versare il corrispettivo stabilito nel Contratto nei termini, importi e modalità ivi indicate.

6.2 Il Cliente si impegna:

  • a fornire al Fornitore tutte le informazioni necessarie per la corretta erogazione dei Servizi, inclusa una descrizione accurata del proprio Sistema Informatico, nonché a garantire la disponibilità e l’accesso alle credenziali, ai sistemi e alle infrastrutture necessari all’esecuzione dei Servizi;
  • a mantenere e/o aggiornare il proprio Sistema Informatico conforme alle specifiche tecniche richieste dal Fornitore al fine della piena ed efficiente operatività dei Servizi;
  • a non disattivare, alterare o interferire con i sistemi installati e configurati dal Fornitore e a comunicare preventivamente qualsiasi installazione, disinstallazione o modifica hardware o software che possa influenzare i Servizi;
  • a conformarsi a tutte le indicazioni fornite da Computer Technology al fine della corretta erogazione dei Servizi.

6.3 Il Cliente è responsabile, manlevando il Fornitore, per eventuali danni, malfunzionamenti o disservizi derivanti da interventi effettuati autonomamente, dai propri dipendenti e/o da terzi non autorizzati, nonché da utilizzi impropri o non conformi dei sistemi informatici o comunque da interventi difformi dalle direttive eventualmente fornite dal Fornitore.

6.4 Il Cliente manleva e tiene indenne il Fornitore, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi pretesa, danno, responsabilità o costo, incluse le spese legali, anche da parte di terzi, derivante da inadempimenti del Cliente ai propri obblighi contrattuali, da comportamenti imputabili al Cliente stesso o a soggetti sotto il suo controllo, nonché da utilizzo improprio dei sistemi o violazione di diritti di terzi imputabile al Cliente.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

7.1 I corrispettivi per i Servizi sono indicati nel Contratto; eventuali variazioni ai corrispettivi ivi indicati dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

7.2 Qualora venga stabilito un canone periodico, il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel Contratto. Per i Servizi a canone ricorrente, il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario, addebito diretto SEPA (SEPA Direct Debit – SDD).

7.3 Il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini indicati in fattura, senza possibilità di compensazione, salvo diverso accordo scritto.

7.4 In caso di ritardo nei pagamenti, saranno applicati automaticamente interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7.5 In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle scadenze concordate, il Fornitore si riserva il diritto di sospendere l’erogazione dei Servizi, l’accesso ai sistemi di Help Desk, le attività di supporto tecnico e sistemistico, nonché eventuali servizi accessori e piattaforme gestite, previa comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 48 (quarantotto) ore lavorative.

7.6 La sospensione dei Servizi per mancato pagamento dei canoni non costituisce inadempimento del Fornitore e non da diritto al Cliente ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento danni, neppure per eventuali perdite operative, economiche o di dati.

7.7 Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni, perdite di dati o interruzioni operative derivanti dalla sospensione dei Servizi ai sensi del presente articolo.

7.8 Resta inteso che il Fornitore non è tenuto al rinnovo o al mantenimento attivo di Licenze Software, servizi cloud o servizi di terze parti in assenza del relativo pagamento da parte del Cliente.

7.9 La riattivazione dei Servizi sospesi è subordinata al saldo integrale delle somme dovute e potrà richiedere tempi tecnici, senza alcun obbligo di priorità o ripristino immediato da parte del Fornitore.

7.10 Resta salvo il diritto del Fornitore di procedere al recupero del credito, anche tramite terzi, con addebito al Cliente dei relativi costi documentati; fermo restando quanto previsto all’Art. 8 in materia di clausola risolutiva espressa.

ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1 Il Contratto si intende risolto di diritto, mediante semplice comunicazione scritta del Fornitore al Cliente trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R, senza necessità di diffida ad adempiere o di provvedimento dell’autorità giudiziaria, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

  1. mancato pagamento, anche parziale, del Corrispettivo per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni dalla scadenza della relativa fattura;
  2. cessione del presente Contratto da parte del Cliente a soggetti terzi in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Fornitore;
  3. disattivazione, alterazione, rimozione o manomissione dei sistemi, software o configurazioni installati dal Fornitore sul Sistema Informatico del Cliente, senza previa comunicazione scritta al Fornitore;
  4. apertura di procedura concorsuale, insolvenza, cessione dei beni ai creditori, scioglimento o messa in liquidazione del Cliente;
  5. utilizzo dei Servizi per finalità illecite, in violazione di normative vigenti o dei diritti di persone, dipendenti o terzi.

8.2 La risoluzione di diritto produce effetti dalla data di ricezione della comunicazione scritta del Fornitore.

8.3 Il Fornitore ha diritto, a far data dalla comunicazione di cui al primo comma, di disattivare immediatamente i Servizi, revocare gli accessi e interrompere qualsiasi attività in corso.

8.4 In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, tutti i corrispettivi dovuti per l’intera durata del Contratto in corso diventano immediatamente esigibili.

8.5 Resta salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.

8.6 Il Fornitore può altresì risolvere il Contratto per qualsiasi inadempimento del Cliente di gravità tale da non consentire, secondo buona fede, la prosecuzione del rapporto contrattuale, previa diffida ad adempiere.

ART. 9 – DURATA, RINNOVO E RECESSO

9.1 Le presenti Condizioni entrano in vigore dalla data di sottoscrizione del Contratto.

9.2 In caso di Servizi con canone il Contratto ha durata annuale, con rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta comunicata dall’una o dall’altra parte mediante raccomandata A/R o PEC, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità in corso.

9.3 Salvo quanto previsto dall’art. 8, ciascuna Parte può recedere dal Contratto prima della scadenza naturale per giusta causa, ossia al verificarsi di un inadempimento grave e persistente dell’altra Parte che renda oggettivamente impossibile o non più ragionevolmente esigibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

9.4 Il recesso per giusta causa ha effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione scritta e non fa sorgere in capo alla Parte recedente alcun obbligo di indennizzo, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito.

9.5 Alla data di cessazione del Contratto, per qualunque causa:

  1. il Fornitore disattiva i Servizi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di cessazione;
  2. il Cliente ha diritto di richiedere, entro 15 (quindici) giorni dalla data di cessazione, l’esportazione dei propri dati nei formati standard disponibili; decorso tale termine senza richiesta, il Fornitore non è obbligato alla conservazione dei dati e può procedere alla loro cancellazione definitiva;
  3. le Licenze Software gestite dal Fornitore per conto del Cliente rimangono nella disponibilità del relativo titolare; il Fornitore non è responsabile per il mancato rinnovo di Licenze Software non previamente pagate dal Cliente;
  4. tutte le somme dovute e non ancora corrisposte diventano immediatamente esigibili;
  5. le disposizioni delle presenti Condizioni aventi natura sopravvivente (riservatezza, limitazione di responsabilità, foro competente, clausola di manleva) rimangono efficaci anche dopo la cessazione del rapporto.

ART. 10 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E FORZA MAGGIORE

10.1 Il Fornitore non è responsabile, salvo il caso di dolo o colpa grave, per danni indiretti, consequenziali o per lucro cessante, inclusi, a titolo esemplificativo, perdita di dati, perdita di fatturato, interruzione dell’attività o mancati profitti.

10.2 La responsabilità complessiva del Fornitore, per qualsiasi titolo e causa, non può superare l’importo corrispondente al valore annuo dei corrispettivi pagati dal Cliente per i Servizi oggetto del Contratto.

10.3 Il Fornitore non è responsabile né può considerarsi inadempiente nel caso in cui, anche a seguito dell’acquisto di servizi il Sistema Informatico del Cliente non risulti compatibile con i Servizi ed i software ad essi collegati ovvero nel caso in cui il Cliente non si conformi alle indicazioni ed ai protocolli comunque indicati da parte di Computer Technology.

10.4 In ogni caso, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per attacchi informatici, violazioni di sicurezza, ransomware, perdita o compromissione dei dati, salvo il caso di dolo o colpa grave del Fornitore nell’esecuzione dei Servizi di sicurezza oggetto del Contratto.

10.5 Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, intendendosi come tali eventi straordinari, imprevedibili e al di fuori del ragionevole controllo della Parte inadempiente, inclusi a titolo esemplificativo: patologie, anche temporanee, di una gravità tale da non permettere l’adempimento, calamità naturali, scioperi generali di categoria, interruzioni prolungate di energia o di connettività di rete non imputabili alla Parte, indisponibilità di servizi di infrastruttura di terze parti, attacchi informatici imprevedibili o c.d. zeroday.

10.6 In tali casi la Parte che non può adempiere in ragione della forza maggiore deve darne comunicazione scritta all’altra Parte entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall’evento o dalla cessazione della forza maggiore, a mezzo PEC o raccomandata A/R.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1 Il Fornitore ai fini dell’esecuzione del contratto può trattare, a mezzo del proprio personale debitamente autorizzato, i dati personali (nome, cognome e contatti) del Cliente che sottoscrive il presente accordo.

11.2 Computer Technology potrà trattare anche i dati dei dipendenti e dei collaboratori del Cliente che saranno comunicati da quest’ultimo ai fini dell’esecuzione del contratto.

11.3 Il Cliente dichiara di aver adeguatamente informato i propri dipendenti e collaboratori in relazione ai trattamenti eseguiti.

11.4 Il Fornitore garantisce il pieno esercizio dei diritti dell’interessato (esistenza, utilizzo, trasferimento, blocco, limitazione, consegna, correzione, cancellazione dei dati, azione in giudizio), dichiarando che i dati personali saranno conservati per il tempo del servizio e, successivamente, nei termini di legge, con particolare riferimento ai tempi di prescrizione civile o per il caso di contenzioso.

11.5 Fornire i dati personali suindicati è obbligatorio, la mancata, omessa o errata indicazione da parte del Cliente/Fornitore degli stessi, così come pure l’omessa informativa ai propri dipendenti e collaboratori può determinare l’impossibilità di eseguire la fornitura, o eventuali responsabilità contrattuali.

11.6 L’informativa completa può essere visualizzata sul sito del Fornitore nell’apposita sezione privacy.

ART. 12 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

12.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o validità del presente Contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole, onerose e predisposte unilateralmente dal Fornitore:

Art. 2 (Oggetto), comma 2, comma 6, comma 9; Art. 3 (Servizio di Supporto Remoto), comma 5; Art. 4 (Help Desk), comma 3; Art. 5 (Obblighi del Fornitore), comma 3; Art. 6 (Obblighi e Responsabilità del Cliente), commi 3 e 4; Art. 7 (Corrispettivi e Modalità di Pagamento), comma 3, comma 5, commi 6 e 7, comma 9; Art. 8 (Clausola Risolutiva Espressa), commi 1 e 4; Art. 9 (Durata, Rinnovo e Recesso), comma 2; Art. 10 (Limitazioni di Responsabilità e Forza Maggiore), commi 1, 2, 3 e 4; Art. 12 (Legge Applicabile e Foro Competente), comma 2.

CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

Versione 01 Giugno 2026

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni disciplinano tutte le attività di assistenza tecnica erogate da Computer Technology SRL (di seguito, il “Fornitore”), incluse le attività svolte presso il laboratorio tecnico, presso la sede del Cliente, da remoto, mediante servizio di ritiro e riconsegna degli apparati (Pick-Up & Return) o presso sedi di terzi.

1.2 Le presenti condizioni si applicano a tutti gli apparati, sistemi informatici e dispositivi affidati dal Cliente al Fornitore per attività di diagnosi, manutenzione, configurazione, riparazione, aggiornamento o assistenza tecnica.

ART. 2 – OGGETTO DELL’ASSISTENZA

2.1 L’attività di assistenza riguarda esclusivamente i guasti, le anomalie e i malfunzionamenti espressamente indicati dal Cliente nel modulo di accettazione, nel ticket di assistenza o nella richiesta formalmente inoltrata al Fornitore.

2.2 Eventuali guasti o anomalie ulteriori riscontrati durante le attività tecniche saranno comunicati al Cliente e potranno essere risolti solo previa autorizzazione del medesimo, salvo il caso in cui l’intervento risulti tecnicamente indispensabile per il completamento dell’attività già autorizzata.

ART. 3 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

3.1 Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per guasti, difetti, malfunzionamenti o danni preesistenti, non dichiarati dal Cliente o non rilevabili in sede di accettazione.

3.2 Il Fornitore non risponde di eventuali danni derivanti dall’aggravamento di guasti già presenti, da difetti occulti dell’apparato o da problematiche non direttamente riconducibili alle attività svolte.

ART. 4 – SPESE DI DIAGNOSI

4.1 Qualora il Cliente non accetti il preventivo di riparazione proposto, potranno essere addebitate spese di diagnosi fino a un massimo di Euro 50,00 oltre IVA.

4.2 Il medesimo importo potrà essere addebitato qualora il Cliente richieda la restituzione dell’apparato durante la fase di diagnosi o interrompa volontariamente la lavorazione.

4.3 Restano in ogni caso dovute le attività tecniche eventualmente già eseguite.

ART. 5 – INTERVENTI AGGIUNTIVI

5.1 Qualora, nel corso delle attività, emerga la necessità di effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli originariamente richiesti, il Fornitore provvederà a informare il Cliente.

5.2 L’eventuale preventivo iniziale potrà pertanto subire variazioni.

5.3 In caso di mancata autorizzazione agli interventi aggiuntivi, il Cliente resterà comunque tenuto al pagamento delle attività già svolte e autorizzate.

ART. 6 – SALVATAGGIO E PROTEZIONE DEI DATI

6.1 Prima dell’inizio delle attività di assistenza, il Cliente è tenuto a effettuare autonomamente il salvataggio e la messa in sicurezza di dati, informazioni, configurazioni, licenze software e qualsiasi altro contenuto presente sugli apparati consegnati.

6.2 Il Cliente prende atto che le attività di assistenza, sia hardware sia software, possono comportare la perdita totale o parziale dei dati.

6.3 Il Fornitore non garantisce il recupero dei dati presenti sugli apparati e non potrà essere ritenuto responsabile della perdita totale o parziale di dati, informazioni, configurazioni, licenze software o contenuti digitali, salvo il caso di dolo o colpa grave.

ART. 7 – SERVIZI DI BACKUP E RECUPERO DATI

7.1 Qualora il Cliente non abbia provveduto autonomamente alla messa in sicurezza dei dati, potrà richiedere un servizio di backup o recupero dati a pagamento.

7.2 I costi relativi a tali attività saranno comunicati separatamente e non sono compresi nelle normali attività di assistenza.

7.3 L’effettiva possibilità di eseguire il backup o il recupero dati dipende dalle condizioni tecniche dell’apparato e non può essere garantita dal Fornitore.

ART. 8 – CREDENZIALI E AUTORIZZAZIONI

8.1 Il Cliente si impegna a fornire tutte le credenziali, password e autorizzazioni necessarie per l’esecuzione delle attività richieste.

8.2 L’eventuale impossibilità di eseguire le attività a causa della mancata disponibilità delle credenziali non costituisce inadempimento del Fornitore.

ART. 9 – ASSISTENZA REMOTA

9.1 Il Cliente autorizza il Fornitore a eseguire attività di assistenza mediante strumenti di teleassistenza e accesso remoto.

9.2 Il Cliente resta responsabile delle autorizzazioni interne eventualmente necessarie e della supervisione delle attività, ove richiesta.

ART. 10 – TRASPORTO E SPEDIZIONE

10.1 Qualora gli apparati siano spediti o trasportati tramite vettori terzi, il Cliente è tenuto a predisporre un imballaggio adeguato.

10.2 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Fornitore non risponde di danni verificatisi durante il trasporto imputabili a imballaggio inadeguato, al vettore o ad eventi accidentali.

ART. 11 – TEMPI DI LAVORAZIONE

11.1 I tempi di diagnosi, riparazione o riconsegna eventualmente comunicati al Cliente devono intendersi indicativi e non vincolanti.

11.2 Tali tempistiche possono variare in funzione della complessità tecnica dell’intervento, della disponibilità dei ricambi o della collaborazione di fornitori e produttori terzi.

ART. 12 – GARANZIA SUGLI INTERVENTI

12.1 Gli interventi effettuati sono garantiti limitatamente alle attività eseguite e agli eventuali componenti sostituiti.

12.2 La garanzia non copre guasti differenti, danni accidentali, utilizzo improprio, sbalzi di tensione, malware, manomissioni, interventi eseguiti da terzi successivamente alla riconsegna o qualsiasi altra causa non direttamente riconducibile all’intervento effettuato.

ART. 13 – DISPONIBILITÀ AL RITIRO

13.1 La disponibilità al ritiro dell’apparato verrà comunicata mediante i recapiti forniti dal Cliente.

ART. 14 – PARTI SOSTITUITE

14.1 I componenti eventualmente sostituiti durante riparazioni fuori garanzia, se non espressamente richiesti dal Cliente al momento della consegna dell’apparato, saranno trattenuti dal Fornitore e smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15 – VERIFICA DEL MATERIALE

15.1 Il Cliente è tenuto a verificare, al momento della riconsegna, la presenza di tutti gli accessori e materiali consegnati in accettazione.

15.2 Non saranno accettate contestazioni formulate successivamente alla riconsegna.

ART. 16 – MODALITÀ DI RICONSEGNA

16.1 Gli apparati potranno essere riconsegnati al Cliente o a soggetto formalmente delegato previa identificazione.

16.2 Ai sensi dell’art. 2756 c.c., la riconsegna avverrà esclusivamente a seguito del pagamento di quanto dovuto.

ART. 17 – RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO

17.1 In caso di ritardato o mancato pagamento saranno applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.

17.2 Il Fornitore si riserva il diritto di trattenere gli apparati sino all’integrale pagamento delle somme dovute.

ART. 18 – APPARATI NON RITIRATI

18.1 Gli apparati non ritirati entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione della disponibilità al ritiro potranno essere disassemblati, cancellati nei dati eventualmente presenti e successivamente smaltiti secondo la normativa vigente.

18.2 Decorso il termine di cui sopra, il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla custodia degli apparati.

ART. 19 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

19.1 Salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva del Fornitore per qualsiasi causa non potrà in ogni caso eccedere l’importo corrisposto dal Cliente per l’intervento oggetto di contestazione.

ART. 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1 Le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana.

20.2 Per i Clienti qualificabili come consumatori ai sensi del D.Lgs. 206/2005 sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore.

20.3 Per tutti gli altri Clienti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Limitazione di responsabilità); Art. 4 (Spese di diagnosi); Art. 5 (Interventi aggiuntivi); Art. 6 (Salvataggio e protezione dei dati); Art. 7 (Servizi di backup e recupero dati); Art. 8 (Credenziali e autorizzazioni); Art. 10 (Trasporto e spedizione); Art. 11 (Tempi di lavorazione); Art. 12 (Garanzia sugli interventi); Art. 16 (Modalità di riconsegna); Art. 17 (Ritardato o mancato pagamento); Art. 18 (Apparati non ritirati); Art. 19 (Limitazione di responsabilità); Art. 20 (Legge applicabile e Foro competente).

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ONLINE

Versione 01 Giugno 2026

IN AGGIORNAMENTO

Le presenti Condizioni Generali di Vendita Online sono attualmente in fase di aggiornamento e saranno pubblicate quanto prima.

Fino alla loro pubblicazione, i rapporti contrattuali relativi agli acquisti effettuati tramite il sito saranno disciplinati dalle condizioni eventualmente riportate nel singolo ordine o contratto, nonché dalla normativa italiana ed europea vigente, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), ove applicabile, e alle ulteriori disposizioni di legge in materia.